IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 79 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge di delegazione per la concessione di amnistia e di
indulto 18 dicembre 1981, n. 743;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 1981;
  Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.
                              Amnistia

  E' concessa amnistia:
    a)  per  ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena  detentiva  non superiore nel massimo a tre anni ovvero una pena
pecuniaria sola o congiunta a detta pena;
    b)  per  ogni reato non finanziario per il quale e' stabilita una
pena  detentiva  non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una
pena  pecuniaria,  sola  o  congiunta  a  detta pena, se commesso dal
minore  degli  anni diciotto o da chi, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, ha superato gli anni settanta;
    c)  per  i  reati  previsti dall'art. 57 del codice penale (reati
commessi  col  mezzo della stampa periodica) commessi dal direttore o
dal  vice  direttore  responsabile,  quando  sia  noto l'autore della
pubblicazione;
    d) per il reato previsto dall'art. 476 in relazione agli articoli
491 e 482 del codice penale limitatamente alla falsita' in cambiale o
in altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore;
    e)  per  il  reato previsto dal primo comma dell'articolo 334 del
codice  penale  (sottrazione  o  danneggiamento  di cose sottoposte a
pignoramento  o  a  sequestro)  se  il valore della cosa sottoposta a
pignoramento o a sequestro sia di speciale tenuita';
    f)  per  gli  illeciti  penali  concernenti  distrazioni di fondi
pubblici  commessi  da  pubblico ufficiale dal 23 novembre 1980 al 30
aprile  1981, al fine di soccorrere persone o comunita' colpite dagli
effetti  del  sisma  del  23 novembre 1980, purche' egli non ne abbia
tratto profitto proprio;
    g)  per  i  reati  previsti  dall'art.  610  del  codice penale e
dall'art.  1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, commessi
a  causa  e in occasione di manifestazioni sindacali o in conseguenza
di  situazioni  di  gravi  disagi  dovuti  a  calamita'  naturali o a
disfunzione  di pubblici servizi, anche se aggravati dal numero delle
persone  e  dalle  circostanze  di cui all'art. 61 del codice penale,
fatta  esclusione  di  quelle previste dai numeri 1, 7 e 10, e sempre
che non ricorrano altre aggravanti.